Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è un divieto legale, una misura cautelare personale, coercitiva e obbligatoria, prevista e disciplinata dall'art. 282-ter del codice di procedura penale italiano.
Disciplina
Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone predette.
Quando la frequentazione dei luoghi frequentati dalla persona offesa sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
V · D · M | |
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Soggetti | Giudice per le indagini preliminari · Giudice dell'udienza preliminare · Pubblico ministero · Polizia giudiziaria · Imputato · Parte civile · Civilmente obbligato per la pena pecuniaria |
Condizioni di procedibilità | Autorizzazione a procedere · Istanza di procedimento · Richiesta di procedimento · Querela |
Fasi e vicende | Iscrizione della notizia di reato · Indagini preliminari · Interrogatorio · Accertamenti medici idonei ad incidere sulla libertà personale · Incidente probatorio · Informazione di garanzia · Richiesta di archiviazione · Archiviazione · Rinvio a giudizio · Legittimo impedimento · Udienza preliminare · Sentenza di non luogo a procedere · Dibattimento · Sentenza |
Atti | Notificazione · Informazione di garanzia · Nullità · Sentenza |
Prove | Mezzi di prova: Testimonianza · Esame delle parti · Confronto · Ricognizione · Esperimento giudiziale · Perizia · (Consulenza tecnica) · Prova documentale Mezzi di ricerca: Ispezione · Perquisizione · Sequestro probatorio · Intercettazione |
Misure cautelari | Personali: Coercitive: Divieto di espatrio · Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria · Allontanamento dalla casa familiare · Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa · Divieto e obbligo di dimora · Arresti domiciliari · Custodia cautelare in carcere · Custodia cautelare in luogo di cura · Interdittive: Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori · Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio · Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali · Misure precautelari: Arresto in flagranza di reato (Flagranza di reato) · Fermo di indiziato di delitto · (Udienza di convalida dell'arresto o del fermo) Reali: Sequestro preventivo · Sequestro conservativo |
Procedimenti penali speciali | Giudizio abbreviato · Applicazione della pena su richiesta delle parti · Giudizio direttissimo · Giudizio immediato · Procedimento per decreto · Oblazione |
Il processo penale | Dibattimento · Letture in sede dibattimentale · Assoluzione · Condanna · Prescrizione · Giudizio di rinvio |
Procedimenti differenziati | Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica · Procedimento davanti al giudice di pace · Processo penale minorile |
Mezzi di impugnazione | Riesame · Appello · Ricorso per cassazione · Revisione · Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto |
Esecuzione | Incidente di esecuzione |